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Abilitare il Management delle PMI ad estendere l'azione di direzione e controllo alla gestione del Cyber Risk

DISPOSIZIONI SUI SOGGETTI NIS 2
Sintesi degli articoli di maggior rilievo per il Management
La direttiva NIS 2 introduce significative novità nella strategia dell'Unione volta a garantire un livello comune elevato di cybersecurity, in modo da migliorare il funzionamento del suo mercato interno e della società nel suo complesso. I principi cardine di tale strategia si applicano a tutte le organizzazioni ad essa soggetta. Dal punto di vista del Management di tali organizzazioni, i suoi punti più significativi sono i seguenti:
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
(ARTT. 1 - 6)
L'ambito di applicazione (Art. 2)
A riguardo, si evidenziano i seguenti punti principali:
Alcuni numeri
Classificazione dei soggetti in perimetro e atti giuridici settoriali dell'Unione (Artt. 3 e 4)
Le entità rientranti nel perimetro di applicazione vengono classificate dall'articolo 3 della direttiva NIS 2 in:
Gli Stati membri dovranno stabilire un primo elenco delle entità essenziali ed importanti entro il 17 aprile 2025, riesaminandolo e, ove opportuno, aggiornandolo periodicamente, almeno ogni due anni.
A tal fine, gli Stati membri impongono alle entità soggette di presentare le informazioni richieste alle autorità competenti (ACN per l'Italia) , aggiornandole entro due settimane in caso di cambiamenti. A discrezione degli Stati membri, possono essere stabiliti meccanismi nazionali per consentire alle entità di registrare i propri dati.
Per l'Italia, l'
Agenzia per la cybersicurezza nazionale
ha reso disponibile sul suo sito gli Allegati I e II della direttiva in una tabella che dettaglia per ogni settore/sottosettore e/o tipologia di attività la classificazione di grandi imprese e PMI (incluse le microimprese), vedi:
Schema riepilogativo di quanto previsto dalla direttiva NIS2
.
L'articolo 4 stabilisce invece le condizioni alle quali, qualora vengano emanati dall'Unione atti giuridici settoriali che si applicano a soggetti essenziali e importanti, le loro disposizioni prevalgano su quelle della direttiva NIS 2. Un tal caso è quello del Regolamento UE 2022/2554 (Regolamento DORA - Digital Operational Resilience Act) che riguarda il settore finanziario.
CAPO IV - MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CYBERSECURITY E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
(ARTT. 20 - 25)
Governance / responsabilità degli organi di gestione delle entità soggette (Art. 20)
Con riferimento a tutte le entità NIS 2 (indipendentemente dall'appartenenza ad un servizio altamente critico o critico) e alle misure di gestione dei rischi di cybersecurity previste dalla direttiva (Art. 21), gli Stati membri dovranno garantire che gli organi di gestione (ossia di amministrazione e direttivi) sianoritenuti responsabili delle violazioni commesse dalla propria organizzazione e siano inoltre attribuiti loro, in particolare, i seguenti obblighi:
Misure di gestione dei rischi di cybersecurity e sicurezza della supply chain (Artt. 21, 22)
In generale, in linea con la precedente direttiva NIS, la norma richiede a tutte le entità soggette di adottare misure tecniche, operative ed organizzative, appropriate e proporzionate, per:
Misure appropriate: se assicurano un livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi adeguato ai rischi esistenti, tenuto conto delle conoscenze più aggiornate in materia e, ove possibile, delle pertinenti norme europee e internazionali, nonché dei costi di attuazione.
Misure proporzionate: se tengono conto del grado di esposizione ai rischi, delle dimensioni e criticità del soggetto e della probabilità che si verifichino incidenti, nonché della loro gravità, compreso il loro impatto sociale ed economico.
Diversamente dal passato, la direttiva NIS 2 prevede però che le misure di cui sopra includano, come minimo, quelle specificate in un elenco di 10 punti. Le più rilevanti in termini di coinvolgimento diretto del Management dell'organizzazione riguardano:
Si sottolinea, in particolare, l'attenzione rivolta al tema della sicurezza della supply chain e quindi alla sicurezza dei rapporti di ciascun soggetto con i propri fornitori diretti e service provider.
La norma stabilisce infine che, qualora un soggetto constati di non essere conforme alle misure suddette, esso adotti, senza indebito ritardo, tutte le misure correttive necessarie, appropriate e proporzionate.
Obblighi di segnalazione (Art. 23)
Indipendentemente dall'appartenenza ad un "settore" altamente critico o critico così come dalla classificazione come entità essenziali o importanti, gli Stati membri dovranno garantire che tutte le entità NIS 2, senza indebito ritardo:
Sono incidenti significativi quelli che causano o potrebbero causare
gravi interruzioni dell'operatività dei servizi forniti o perdite finanziarie all'entità coinvolta
ossia provocano, o sono suscettibili di provocare,
perdite materiali o immateriali considerevoli ad altre persone fisiche o giuridiche
.
Diversamente dalla precedente direttiva NIS, viene dettagliata la procedura e vengono stabilite delle tempistiche massime relativamente ai suddetti obblighi di notifica al proprio CSIRT, che gli Stati membri dovranno far rispettare ai soggetti interessati (es. preallarme entro 24 ore da quando sono venuti a conoscenza di un incidente significativo, notifica vera e propria entro le 72 ore e relazione finale entro un mese).
In risposta ad una notifica, il CSIRT dovrà fornire un riscontro iniziale sull'incidente e, a richiesta del soggetto notificante, orientamenti o consulenza operativa sull'attuazione di possibili misure di attenuazione ed, eventualmente, ulteriore supporto tecnico. Se si sospetta che l'incidente abbia carattere criminale, verranno anche date indicazioni su come procedere alla segnalazione alle autorità di contrasto.
Qualora sia necessario sensibilizzare il pubblico per prevenire un incidente significativo o affrontarne uno in corso, o comunque la sua divulgazione sia nell'interesse pubblico, dopo aver consultato il soggetto interessato, le autorità coinvolte possono informare il pubblico o imporre al soggetto di farlo.
Uso dei sistemi europei di certificazione della cybersecurity e degli standard (Artt. 24, 25)
Inoltre, al fine di dimostrare il rispetto delle prescrizioni in materia di misure di gestione dei rischi di cybersecurity, gli Stati membri potranno:
CAPO VI - CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
(ARTT. 29 e 30)
Accordi sulla condivisione di informazioni di cybersecurity (Art. 29)
La direttiva NIS 2 riconosce in modo esplicito l'importanza che ha assunto la condivisione su base volontaria di informazioni di cybersecurity sia tra le entità ad essa soggette sia tra queste ed altre entità (es. loro fornitori e service provider) al fine di:
Gli Stati membri dovranno dunque facilitare tale scambio di informazioni attraverso la conclusione di specifi accordi di condivisione. A tal fine potranno definirne gli elementi operativi, compreso l'uso di piattaforme ICT dedicate e di strumenti di automazione, i contenuti e le condizioni. Dovranno inoltre provvedere affinché le entità soggette notifichino alle autorità competenti la loro adesione ai suddetti accordi così come il ritiro dagli stessi.
Notifica volontaria di informazioni rilevanti (Art. 30)
Infine, gli Stati membri dovranno garantire che sia le entità soggette sia altre entità possano, su base volontaria, notificare al CSIRT o, se possibile, alle autorità competenti incidenti, minacce informatiche e quasi incidenti. Tali notifiche saranno trattate allo stesso modo di quelle obbligatorie relative agli incidenti significativi ma a queste ultime potrà essere data priorità.
CAPO VII - VIGILANZA ED ESECUZIONE
(ARTT. 31 - 37)
Aspetti generali relativi alla vigilanza e all'esecuzione (Art. 31)
Diversamente dalla precedente direttiva, NIS 2 dettaglia i poteri minimi che gli Stati membri dovranno conferire alle rispettive autorità competenti, al fine di esercitare le funzioni di vigilanza ed imposizione del rispetto della norma sulle entità soggette, attraverso misure efficaci, proporzionate e dissuasive. Viene però data loro la facoltà di consentire alle autorità competenti di stabilire la priorità degli interventi di vigilanza, adottando una metodologia basata sulla valutazione del rischio.
La classificazione delle entità in essenziali ed importanti incide soltanto su:
Misure di vigilanza ed esecutive, incluse eventuali sanzioni amministrative pecuniarie (Artt. 32, 33, 34)
Per quanto riguarda i compiti di vigilanza, sono previsti, in particolare, almeno i seguenti poteri:
Per quanto riguarda invece i compiti esecutivi, facendo obbligo alle autorità competenti di rispettare in ogni caso i diritti della difesa, di tener conto delle circostanze, di specifiche aggravanti o attenuanti e di seguire determinate procedure, sono previsti almeno i seguenti poteri:
Gli Stati membri dovranno inoltre garantire che a qualsiasi persona fisica responsabile a vario titolo di un entità soggetta (rappresentante legale o che abbia l'autorità di prendere decisioni o esercitare un controllo) venga attribuito il potere di far rispettare la direttiva e possa quindi essere ritenuta responsabile in caso di inadempimento dei relativi obblighi.
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